Se anche tu sei in procinto di acquistare i serramenti di casa, un argomento estremamente importante e da conoscere (anche se un po’ noioso) è sicuramente l’applicazione dell’aliquota IVA.
Una fonte a cui possiamo fare affidamento è la guida dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”. Al primo capitolo viene trattato il tema delle “agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio” e viene dedicata un’intera sezione alla corretta applicazione dell’aliquota IVA.
Ci sono infatti delle situazioni ben specifiche in cui si ha diritto all’IVA agevolata al 10% anziché al 22% e questo, come puoi ben comprendere, incide considerevolmente sul totale finale che ti viene proposto.
Il nostro personale ha seguito corsi di formazione specifici su questo argomento e cercheremo di riassumere in questo articolo, nel modo più semplice possibile, le situazioni più comuni.
L’argomento è vasto e non può essere sicuramente affrontato nella sua interezza in poche righe. Lasceremo quindi a una futura pubblicazione la normativa legata ai serramenti per nuove costruzioni e ampliamenti e tratteremo qui esclusivamente quella legata a interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria) e ristrutturazione.
Ma partiamo dall’inizio, cercando di chiarire la differenza tra le diverse tipologie di intervento.
Manutenzione ordinaria, straordinaria o ristrutturazione?
Quando dobbiamo sostituire i serramenti, a seconda della tipologia di intervento che stiamo per effettuare, verrà applicata una specifica aliquota IVA.
Dobbiamo capire quindi in quale intervento rientriamo. Ma come farlo?
Di solito i casi più comuni sono:
- CASO 1:
Dobbiamo sostituire i serramenti senza la necessità di intervenire con altre opere murarie: in questo caso parliamo di manutenzione ORDINARIA e possiamo procedere autonomamente senza troppe complicazioni - CASO 2:
I lavori che dovete effettuare non sono più relativi alla sola sostituzione dei serramenti, ma coinvolgono anche altre parti dell’edificio: in questo caso è necessario rivolgersi ad un tecnico (geometra, architetto, ect). Sarà lui, sulla base dell’entità dei lavori, a stabilire se rientrate nella manutenzione STRAORDINARIA o nella RISTRUTTURAZIONE (in realtà, si potrebbe rientrare anche in altre classificazioni, ma sono meno frequenti). Una volta che questo è stato stabilito, il tecnico presenterà il relativo documento di autorizzazione (titolo abilitativo) presso il comune nel quale è situato l’edificio.
Per chi volesse approfondire la differenza fra manutenzione STRAORDINARIA e RISTRUTTURAZIONE riportiamo di seguito le due definizioni:
- Manutenzione STRAORDINARIA: “opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.”
- Ristrutturazione: “interventi volti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente”.
A grandi linee si capisce come gli interventi di ristrutturazione hanno una certa consistenza, al punto da modificare la costruzione.
Come capire quale IVA viene applicata ai serramenti nei vari casi
Quale IVA viene applicata quindi nei singoli casi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione?
Ripetiamo che come primo passo è necessario capire in quale tra le situazioni sopra descritte ci troviamo, ricordando che per i casi diversi dalla manutenzione ordinaria è assolutamente necessario il parere di un tecnico. Noi in azienda ci limitiamo a chiedervi una copia del titolo abilitativo in modo da essere certi di applicare correttamente la normativa.
Riprendiamo quindi i tre casi sopra discussi:
- RISTRUTTURAZIONI: è il caso più semplice. Se i lavori che ti stai apprestando a fare nella tua abitazione rientrano in questa tipologia, verrà applicata un’IVA del 10% sul totale complessivo (fornitura + prestazione servizi).
- MANUTENZIONI: ordinaria e straordinaria vengono trattate allo stesso modo con un’aliquota mista: sulla “prestazione di servizi” (ad esempio la voce del preventivo “posa in opera”) è prevista l’IVA agevolata al 10%; per le voci relative ai “beni di valore significativo” (ad esempio le finestre) l’IVA viene calcolata al 10% fino a concorrenza del valore dei servizi, il rimanente al 22%.
Per capire meglio l’ultima frase facciamo un esempio:
Mettiamo che tu debba comprare delle nuove finestre per un valore totale di 10.000,00€ [Importo beni significativi].
A questo andrà aggiunta la posa in opera, mettiamo 2.500,00€. [Prestazione di servizi]
Usufruiremo dell’IVA al 10% sul valore della “Prestazione di servizio” (2.500,00€) e su una parte del valore dei beni significativi uguale al valore dei servizi (quindi sempre 2.500,00€).
Al rimanente (10.000€ – 2.500€) verrà applicata l’aliquota IVA al 22%.
Per maggiore chiarezza portiamo le cifre in una tabella:
Conclusione
Il discorso così presentato è estremamente semplificato. Esistono infatti molti casi particolari che non possiamo approfondire qui.
Se ci verrai a trovare in showroom troverai un personale sempre pronto ad affrontare con te in maniera approfondita la questione dandoti le soluzioni e le rispose per la tua particolare situazione.
In sintesi, quello che devi ricordare con questo post è che con la manutenzione ordinaria e con la manutenzione straordinaria non si ha diritto all’IVA agevolata del 10% sul totale complessivo ma solo su una parte delle voci di preventivo. Nel caso di lavori di ristrutturazione è invece sempre prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Per qualunque dubbio non esitare a contattarci o a scriverci.
Se invece desideri un preventivo non devi far altro che venirci a trovare in Show Room studieremo insieme la soluzione più adatta alle tue esigenze.